Articolo 19. Rinvio e ritiro 1. Il rinvio in famiglia degli allievi e' adottato su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio permanente di attitudine, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare. Esso puo' essere adottato: a) per votazione insufficiente in attitudine militare; b) per reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesta insofferenza alla vita militare; c) per perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. 2. Il rinvio alla famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a patteggiamento. 3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola. 4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla Scuola e' prosciolto dalla ferma contratta. 5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola viene consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.