Articolo 19.
                           Rinvio e ritiro
    1.  Il  rinvio  in famiglia degli allievi e' adottato su proposta
motivata  del  Comandante  della  Scuola, previo parere del Consiglio
permanente  di  attitudine,  con provvedimento a carattere definitivo
della  Direzione generale per il personale militare. Esso puo' essere
adottato:
      a) per votazione insufficiente in attitudine militare;
      b) per   reiterate   gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  per
manifesta insofferenza alla vita militare;
      c) per  perdita  dei  requisiti  o  dell'idoneita' psico-fisica
previsti dal bando di concorso;
      d) per   mancato   pagamento   della   retta   o   delle  spese
complementari a carico della famiglia.
    2.   Il   rinvio   alla   famiglia   e'  altresi'  disposto,  con
provvedimento  della Direzione generale per il personale militare del
Ministero  della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non
colposi anche in seguito a patteggiamento.
    3.  Il  genitore  o  tutore  dell'allievo  minorenne  o l'allievo
maggiorenne   possono   ottenere   in   qualunque  momento  dell'anno
scolastico il ritiro dalla Scuola.
    4.  L'allievo  arruolato  che  sia  stato rinviato o al quale sia
stato  concesso  il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla Scuola
e' prosciolto dalla ferma contratta.
    5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola  viene  consegnato,  a cura della Scuola stessa, il nulla osta
per  il  trasferimento  ad  analoga  classe in istituto statale dello
stesso ordine.