Art. 19.
                          Prove facoltative
   1.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo  18,  e'  sottoposto all'esame facoltativo di una o piu'
lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
   2.  L'aspirante  in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto  di  partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 1,
comma  2,  puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua
straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso
puo'   essere   assistito,   sul   posto,  da  personale  qualificato
conoscitore   della   lingua  tedesca,  per  ottenere  i  chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
   3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni
esaminatrici  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
   4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per
quella  orale,  un  voto  espresso  in ventesimi. Il concorrente, che
nella  media  aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a).
   5.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo  18,  e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
   6.  Analogamente  a  quanto  previsto  al comma 2, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare
per  i  posti  riservati  di  cui all'articolo 1 comma 2, puo' essere
assistito,   nel   corso   della   prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica,  da  personale qualificato conoscitore della lingua
tedesca,  per  ottenere  i  chiarimenti  necessari sulle modalita' di
esecuzione della stessa.
   7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni
esaminatrici  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
   8.  Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un  voto  espresso  in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso  tra  i  10  e  20  ventesimi,  consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 21,
comma 3, lettera b).
   9.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  facoltative di cui al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.