Art. 19 
 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    attitudinale,     l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 15 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative   di   cui   all'articolo   18,   i   presidenti    delle
sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b),  c),  d)
ed e), hanno facolta' - su istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via  delle
Fiamme  Gialle,  n.  18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  deve   essere
anticipata, via fax, ai numeri 06564912362 (linea esterna) o  8302362
(linea  interpolizie)  ovvero  all'indirizzo  di  posta   elettronica
RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti saranno  rese
note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it  e  sulla
rete intranet del Corpo. 
      b) sostenere la prova scritta, prevista  dall'articolo  11,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10.