Art. 19 
 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  saranno
ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di  formazione,  fermo
restando il completamento della ferma per i candidati al concorso, di
cui all'art. 1, primo comma lettera b) del presente bando. 
    2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina  ed  al
loro posto potranno essere chiamati altri candidati idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi  di  servizio
diverse dalla provincia di origine,  da  quella  di  residenza  e  da
quelle limitrofe.