Art. 19 
 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  la  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare, detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.