Art. 19 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori terranno conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1 e 2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.