Art. 19 Svolgimento del 19° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) e nomina 1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito di cui al precedente art. 17, comma 2., lettera b), saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno. 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFP. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanita' Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di ottobre 2019, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere. una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Navale. 6. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell'Accademia Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare. Gli Allievi comunque dimessi dal corso: a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina per le specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture; b) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo; c) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto; d) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; e) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali; f) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina del Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia Navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia Navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal Comando delle Scuole della Marina. 9. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare. 10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il Personale Militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente. 11. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per il Personale Militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005; b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 13. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 14. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.