Art. 19 
 
 
   Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento 
 
 
    1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver  maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art.  1243  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.