Art. 19 Graduatoria unica di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria unica di merito. 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3. 3. Il punteggio di merito complessivo e' determinato dalla somma aritmetica dei punti conseguiti, secondo quanto riportato, agli articoli 11, 12, 16 e 18: a) alla prova scritta; b) alle prove di efficienza fisica; c) alle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nel soccorso alpino; d) alla valutazione dei titoli. 4. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso, gli stessi sono comunque iscritti nella graduatoria unica di merito nell'ordine del punteggio conseguito. La riserva di posti sara' soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che, nella graduatoria unica di merito, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. Qualora i predetti posti riservati non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito. 5. A parita' di merito, si osservano - per quanto compatibili - le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui al successivo comma 5 del predetto decreto. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2. 7. Tale graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.