Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La partecipazione alle valutazioni comparative di cui al presente
bando  e'  libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e al
titolo di studio posseduto dai candidati.
    Per  la  partecipazione  alle  valutazioni  sono  richiesti, pena
esclusione, i seguenti requisiti:
      a) il godimento dei diritti civili e politici;
      b) l'idoneita'  fisica  all'impiego;  ai  soggetti riconosciuti
handicappati  ai  sensi  della  legge  n. 104,  del  5 febbraio 1992,
saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui all'art. 22 della legge
stessa;
      c) eta' inferiore ai 65 anni. I candidati che abbiano raggiunto
tale  limite  di  eta' sono ammessi alle valutazioni solamente previa
dichiarazione  di  non  effettuare  opzione di essere collocati fuori
ruolo, se nominati.
    Nel caso di cittadini di Stati esteri, gli stessi dovranno godere
dei  diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza  ed  essere  in  possesso  di  tutti  gli altri requisiti
previsti  per  i  cittadini  della  Repubblica  italiana. I cittadini
stranieri  dovranno  dichiarare  di  possedere un'adeguata conoscenza
della lingua italiana.
    Non  possono  prendere  parte  alle  valutazioni coloro che siano
stati  destituiti  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione,
che   siano   stati   dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento o che siano
stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego  pubblico,  ai  sensi
dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
avere  conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o  viziati  da  invalidita'  non  sanabile,  ovvero  coloro  nei  cui
confronti  il  rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione
sia  stato  risolto  per  motivi disciplinari, compresi quelli di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 29/1993.
    I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
    Non possono inoltre essere ammessi alle valutazioni comparative i
professori  universitari  di  ruolo  di prima e di seconda fascia e i
ricercatori  universitari  presso  universita'  italiane appartenenti
allo  stesso o a settori scientifico-disciplinari affini a quelli per
cui la procedura e' indetta.
    Ogni   candidato,   a   pena   di  esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque  presso  le diverse sedi universitarie italiane,
nell'arco  di  un  anno decorrente dalla data di scadenza del termine
per   la   presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla  prima
valutazione comparativa prescelta.
    I   requisiti   per   ottenere   l'ammissione   alle  valutazioni
comparative  debbono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
    L'ammissione  a ciascuna valutazione comparativa dei candidati e'
effettuata  con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'accesso all'impiego.