Art. 2.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art. 4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, concernenti i
componenti  elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei
casi  di  cui  al  presente  articolo, la sostituzione dei componenti
designati  avviene con le medesime modalita' di cui all'art. 3, comma
3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica.