Art. 2. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui al presente articolo, la sostituzione dei componenti designati avviene con le medesime modalita' di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica.