Art. 2. Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 1393 del 14 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1999 come modificato dal decreto rettorale n. 1649 del 19 ottobre 1999), consultabile nella sua veste originaria ed attuale al seguente sito WEB: www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto 4) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della Facolta', Dipartimento o Istituto ove la Commissione svolgera' i suoi lavori (cd. sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione a ciascuno presso il proprio Ateneo di appartenenza. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la Facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale. Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della Facolta', Dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando. Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.