Art. 2.
    Ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  390/1998,  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9   del   decreto  legge  21 aprile  1995,  n. 120,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.