Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti all'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Istituzione (sia essa del CNR o diversa dal CNR) presso la quale e' fruita la borsa. Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL). Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.