Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo
1 concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che:
      a)  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  abbiano compiuto il
diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non superato il ventitreesimo, se
concorrenti  di  sesso  maschile, il ventiseiesimo, se concorrenti di
sesso femminile;
      b) siano celibi/nubili o vedovi/e e, comunque, senza prole;
      c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      d) godano dei diritti civili e politici;
      e)  abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;
      f)  siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto  per  l'accesso  all'Universita' dall'articolo 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
    Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al  concorso,  i  diplomi  di  istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti  all'estero,  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
    A  tal  fine  i  concorrenti  dovranno presentare unitamente alla
domanda   di   partecipazione   al  concorso,  una  dichiarazione  di
equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
      g)   non   siano   stati   destituiti,  dispensati  o  decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ne' siano stati
dimessi  d'autorita',  per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare,  da  accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
      h)  non  siano  stati  dimessi  da  corsi  per allievi piloti o
navigatori  di  una  delle  Forze  armate  o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea,  o  per motivi
psico-fisici;
      i)  abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90.
      l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        non   siano   stati   riformati   alla   visita   di  leva  o
successivamente ad essa;
        non  siano  stati  dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
    2.   L'ammissione   al   corso   e'   subordinata   al   possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in  vigore  per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali   piloti   di  complemento  dell'Aeronautica  militare,  da
accertarsi  secondo  le  modalita'  di  cui  agli  articoli 7 e 8 del
presente decreto.
    3.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori,  nonche' la nomina di cui al successivo articolo 10, comma
2,  sono  inoltre  subordinate  all'accertamento,  anche postumo, del
possesso   dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione  ai  concorsi  nella  Magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
    4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 3
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di ammissione al concorso, indicato al
successivo  articolo  3.  Tutti i requisiti, inoltre, salvo quello di
cui  al  precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla  ammissione  al  corso,  per  la durata dello stesso e fino alla
nomina a sottotenente di complemento.