Art. 2. Requisiti generali Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge ed i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale di operatore di elaborazione dati, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e comprovare di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta con motivato provvedimento e notificata all'interessato.