Art. 2.

                          Requisiti fisici

      Le  sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici  dei  candidati  hanno  il  compito  di  selezionare  elementi
destinati  a divenire ufficiali in servizio permanente, che rientrano
nei previsti profili sanitari.
    I candidati saranno sottoposti a visita:
      neurologica;
      psichiatrica;
      otorinolaringoiatrica;
      oculistica;
      odontostomatologica;
      ginecologica.
    1.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      statura non inferiore a m. 1,64;
      acutezza visiva:
        uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio  che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
        campo  visivo  e  motilita'  oculare normale; senso cromatico
normale alle matassine colorate;
      visione binoculare;
      campo visivo normale;
      senso cromatico normale accertato con le serie "maggiore" delle
matassine colorate.
    I  candidati  con  vizi  visivi  devono  portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
      La  rilevazione  dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
    Saranno  cause  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    Per  quanto  riguarda  la  funzione  uditiva  saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    Saranno  inoltre  cause  di  inidoneita'  i disturbi della parola
(dislalia e paralalia) anche se in forma lieve.
    La  dentatura  deve  essere  in  buone  condizioni. Devono essere
presenti  almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono  riguardare  piu'  di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi  efficiente  e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
    Non sono ammesse comunque protesi mobili.
    2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
      radiografia del torace;
      dell'urina ed ematochimici;
      elettrocardiografico e visita cardiologica;
      test psico-clinici.
    Gli  aspiranti  saranno  eventualmente  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
    I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti  di  cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla  competente  sottocommissione  medica,  senza essere sottoposti
agli  esami  di  cui  al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
    Per  i  concorrenti  sottoposti  con esito favorevole alla visita
medica  ed  agli  esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica
del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera'
l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.
    Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del bando
di concorso.
    3. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico,  i  candidati  dovranno  produrre  in  sede  di  visite
mediche,  un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni
dalla  data  di  presentazione,  che  esclude la sussistenza di detto
stato.  In  assenza  del  referto,  il  candidato  dovra', allo scopo
sopraindicato,  essere  sottoposto  al  test  di gravidanza presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
    Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la competente
sottocommissione  non  potra'  procedere agli accertamenti previsti e
dovra'  esimersi  dalla  pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma  2,  del  decreto ministeriale indicato in premessa, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    Tali candidati saranno, pertanto:
      ammessi,   con   riserva,   a   sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
      comunque  esclusi  dal  concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 20 settembre 2000.