Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado,  di  durata  quinquennale  indicato nell'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
      b) cittadinanza  italiana  (ai  fini  del presente decreto sono
equiparati   ai   cittadini   gli   italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica).   Tale   requisito  non  e'  richiesto  per  i  soggetti
appartenenti  alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 61 del 15 febbraio
1994;
      c) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      d) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
      e) conoscenza della lingua inglese, francese o tedesco;
      f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione  per  persistente  ed  insufficiente
rendimento  e  non  essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  lettera d), del testo unico degli
impiegati  civili  dello  Stato  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    Tutti  i  requisiti  sopra  elencati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
    I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva.