Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
      A  nessun  titolo  possono  essere attribuiti all'assegnatario,
oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R.,   settimo   livello,   esclusivamente   a  carico  dei  fondi
dell'organo C.N.R. presso il quale viene fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche, presso
l'istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.