Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana  o  di  uno Stato membro dell'Unione
europea;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza  ai  sensi della vigente normativa in
materia;
      4)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
      5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
      6) godimento dei diritti civili e politici.
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.
    I  cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere   in   possesso,   ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato   del   Rettore,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.