Art. 2.
    Ai  sensi  del  comma 16  dell'art. 3  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina della
commissione   giudicatrice   decorrono   i  trenta  giorni,  previsti
dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n. 236,  per la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Bari, 24 febbraio 2003
                                                       Il rettore