Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Gli  aspiranti  al  concorso  di  cui al precedente art. 1 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
      A)  diploma  di istruzione secondaria di secondo grado indicato
nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e precisamente:
        a) diploma  di  istituto  di istruzione secondaria di secondo
grado  di  durata  quinquennale,  ivi  compresi  i  licei linguistici
riconosciuti  per legge, o superamento di corsi integrativi, previsti
dalla  legge  che  ne  autorizza  la  sperimentazione  negli istituti
professionali;
        b) diploma  di  istituto  magistrale o di liceo artistico con
frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo.
    I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati della comunita'
economica  europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad   accordi   internazionali,   ovvero   con  le  modalita'  di  cui
all'art. 332   del   testo   unico  31  agosto  1933,  n. 1592.  Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
      B)  cittadinanza  italiana  (sono equiparati ai cittadini dello
Stato  gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di un altro Stato membro della comunita' economica europea;
      C) godimento dei diritti politici;
      D)  idoneita'  fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      E) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
      F) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
      G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  di  non  essere  stati dichiarati decaduti da un
impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      H) eta' non inferiore ai 18 anni.
    I  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere
dei  diritti  civili  e  politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza   e   devono  essere  in  possesso,  ad  eccezione  della
cittadinanza  italiana, di tutti gli altri requisiti sopra riportati.
Devono inoltre avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.