Art. 2.

         Requisiti per l'ammissione alla pubblica selezione

    Per  l'ammissione  alla  pubblica selezione di cui all'art. 1, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)   idoneita'   fisica   a   svolgere   l'attivita'  prevista;
l'amministrazione  ha  la  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo  il  vincitore  della  pubblica  selezione,  in  base  alla
normativa vigente;
      4)  diploma  di  laurea  in ingegneria civile per la difesa del
suolo  e  la  pianificazione  territoriale (indirizzo strutture) o in
ingegneria   civile   (indirizzo  strutture)  conseguito  presso  una
universita' italiana.
    I  titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere  stati  riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti  a  quelli  previsti,  in base ad accordi internazionali
ovvero  alla  normativa  vigente e conseguiti con un punteggio minimo
richiesto o equivalente;
      5)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      6) godimento dei diritti politici.
    E' altresi' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere  adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua
inglese.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla pubblica selezione.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi con riserva alla pubblica selezione.
    L'Amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla  pubblica selezione per
difetto dei requisiti prescritti.
    L'esclusione e' notificata all'interessato.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993.