Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 544  del  2 aprile  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4ยช
serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003), consultabile nel seguente
sito   WEB:   http://www2.unibo.it/apers,  le  pubblicazioni  che  il
candidato  ritenga  utile presentare per la valutazione comparativa e
che  siano  state  indicate  nella  domanda  ai  sensi  del  punto d)
dell'art. 4,  dovranno  essere  inviate,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura  di  riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1   del  bando  di  concorso,  alla  sede  della  facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  presente  decreto
costitutivo  delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai   componenti   la   commissione   presso   il  proprio  Ateneo  di
appartenenza.
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000  e  l'art. 6  del  bando  di  concorso
sanciscono  la  esclusione  dalla  procedura per i candidati che, nel
caso  in  cui  il  bando  di  concorso  preveda  un numero massimo di
pubblicazioni  (didattiche  e/o  scientifiche)  da  inviare,  abbiano
inviato  un  numero  di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando  di  concorso,  al  fine  di  non  incorrere nella sanzione ora
indicata  (nell'art. 1  del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'Universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.