Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici  negli  stati  di  appartenenza o di provenienza, coloro che
siano  in  possesso  di  laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
    2. I cittadini stranieri comunitari ed non comunitari in possesso
di  titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
rilasciata   dalle  autorita'  accademiche  italiane,  dovranno  fare
espressa  richiesta  di equipollenza alla laurea del titolo di studio
presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato)
nella  domanda  di  partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa   dei  documenti,  tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti
rappresentanze italiane all'estero secondo le vigenti disposizioni in
materia  per  gli  studenti stranieri, utili a consentire al collegio
dei docenti di dichiarare l'equipollenza.
    3.  Valgono  le  stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea conseguita
all'estero,  che  non  sia  gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
    4.  Potranno  partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della  prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
«con  riserva»  ed  il  candidato  sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza, autocertificazione del diploma di laurea almeno cinque (5)
giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.