Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 2. I cittadini stranieri comunitari ed non comunitari in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea rilasciata dalle autorita' accademiche italiane, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero secondo le vigenti disposizioni in materia per gli studenti stranieri, utili a consentire al collegio dei docenti di dichiarare l'equipollenza. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana. 4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di decadenza, autocertificazione del diploma di laurea almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.