Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art.  4  del  bando  relativo  alla  procedura di
valutazione   comparativa   citato   nelle  premesse,  il  componente
designato   dalla   facolta'   e'   tenuto  ad  effettuare  la  prima
convocazione  della  commissione  giudicatrice  nel corso della quale
provvede  a  stabilire  i  criteri  di  massima  e  le  modalita'  di
valutazione  dei  candidati  che  verranno pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.