Art. 2.
    Ai  sensi  del  comma 16,  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  117/2000,  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina delle
commissioni   giudicatrici   decorrono   i  trenta  giorni,  previsti
dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Bari, 29 luglio 2003
                                             Il rettore: Girone