Art. 2. 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale; b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica muniti di laurea in giurisprudenza con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale.