Art. 2.
    La  rinuncia  alla  nomina o le dimissioni di un componente della
commissione  giudicatrice  per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma  12, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo   2000,   n. 117,   devono   essere  adeguatamente  motivate  e
documentate  e  hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte  del  rettore.  Le  rinunce e le dimissioni accolte determinano
l'esclusione  dall'elettorato  passivo  per  la  seconda  fase  delle
votazioni di cui al comma 9 del predetto art. 3.
    Per  la  sostituzione  dei  membri  si fa riferimento al comma 13
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.