Art. 2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del comma 12, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 del predetto art. 3. Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.