Art. 2. Caratteristiche delle borse 1. Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno accademico 2003/2004, presso Universita' degli Stati Uniti d'America, del Canada o di un paese dell'Unione Europea, compresa l'Italia, di un corso di perfezionamento, in linea con gli studi svolti, di durata prevista non inferiore a nove mesi. 2. Le borse sono dotate ciascuna (al lordo della imposizione fiscale) di: a) dollari USA 25.000 se per gli Stati Uniti; b) dollari Canadesi 30.000 se per il Canada; c) euro 21.000 se per un paese membro dell'Unione Europea. Qualora il paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del paese stesso; d) euro 16.000 se per l'Italia. 3. L'ISVAP riconosce il rimborso delle spese relative: a) alle tasse universitarie; b) al soggiorno; c) al viaggio; d) all'assicurazione contro le spese sanitarie da malattia o infortunio, per i Paesi diversi dall'Italia. 4. Tutte le spese anzidette, opportunamente documentate, vengono rimborsate fino ad un massimo di: a) dollari USA 10.000 se per gli Stati Uniti; b) dollari Canadesi 15.500 se per il Canada; c) euro 7.000 se per un paese membro dell'Unione Europea. Qualora il paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del paese stesso; d) euro 2.600 se per l'Italia.