Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni 65;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola  media inferiore); i candidati che abbiano conseguito analogo
titolo  di  studio all'estero, ove non gia' riconosciuto equipollente
in  base  a  specifici  accordi  internazionali,  dovranno  essere in
possesso  di  apposita dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla
competente autorita' scolastica italiana;
      e)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      f) specializzazione professionale in attivita' di realizzazione
e/o  montaggio  di  elettronica;  tale  specializzazione  si  intende
acquisita  mediante  lo svolgimento di specifica attivita' lavorativa
non  inferiore  ad un anno o mediante il possesso di titolo di studio
superiore  o  di  diploma o attestato di qualificazione professionale
attinenti alla specializzazione stessa, e va idoneamente documentata,
pena  l'esclusione  dal  concorso, all'atto della presentazione della
domanda  di ammissione di cui al successivo art. 3, anche mediante le
forme   di   semplificazione   delle   certificazioni  amministrative
consentite  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni   o  dell'atto  di
notorieta', da rendere secondo lo schema allegato 3.
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti  dell'INFN  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto a concorso.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione  dal concorso e' disposta dal presidente dell'INFN o
da persona da lui delegata.