Art. 2. Graduatorie permanenti La graduatoria, per ciascuna materia o gruppo di materie di insegnamento, e' formata nell'ordine: 1) dagli idonei dei concorsi banditi dall'INPDAP; 2) dai docenti iscritti nelle corrispondenti graduatorie permanenti dello Stato che abbiano insegnato presso l'istituto per almeno un anno scolastico; 3) dai docenti iscritti nelle corrispondenti graduatorie permanenti dello Stato che ne facciano richiesta. L'ordine di precedenza e' stabilito: a) per i docenti di cui al punto 1, in base alla posizione ricoperta nelle relative graduatorie finali; b) per i docenti di cui al punto 2, secondo l'ordine risultante dalle apposite graduatorie compilate sulla base dei criteri di cui al successivo art. 3; c) per i docenti di cui al punto 3, secondo l'ordine determinato dalla valutazione dei titoli culturali di cui alla tabella allegata alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla valutazione dei servizi indicati nel successivo art. 3 del presente bando.