Art. 2.
                       Graduatorie permanenti
    La  graduatoria,  per  ciascuna  materia  o  gruppo di materie di
insegnamento, e' formata nell'ordine:
      1) dagli idonei dei concorsi banditi dall'INPDAP;
      2)   dai  docenti  iscritti  nelle  corrispondenti  graduatorie
permanenti  dello  Stato  che abbiano insegnato presso l'istituto per
almeno un anno scolastico;
      3)   dai  docenti  iscritti  nelle  corrispondenti  graduatorie
permanenti dello Stato che ne facciano richiesta.
    L'ordine di precedenza e' stabilito:
      a) per  i  docenti  di  cui  al punto 1, in base alla posizione
ricoperta nelle relative graduatorie finali;
      b) per i docenti di cui al punto 2, secondo l'ordine risultante
dalle apposite graduatorie compilate sulla base dei criteri di cui al
successivo art. 3;
      c) per   i   docenti  di  cui  al  punto  3,  secondo  l'ordine
determinato  dalla  valutazione  dei  titoli  culturali  di  cui alla
tabella allegata alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla valutazione
dei servizi indicati nel successivo art. 3 del presente bando.