Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Al  concorso  di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare coloro
che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
      a) diploma  di  laurea specialistica in giurisprudenza, scienza
della  politica  e scienze delle pubbliche amministrazioni (classi di
cui   al  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   pubblicato  nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001) con votazione non inferiore a 100/110, oppure diploma di laurea
in  giurisprudenza  o  scienze  politiche  con  indirizzo  giuridico,
conseguiti  nel  previgente  ordinamento universitario, con votazione
non  inferiore  a  100/110,  ovvero di un titolo di studio conseguito
all'estero  riconosciuto  equipollente  alle  predette lauree in base
alla  legislazione  vigente in Italia, e una esperienza di almeno due
anni dopo la laurea maturata in uno dei seguenti ambiti:
        significative e continuative attivita' di studio e ricerca in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  o  sui  diritti  della
personalita'   presso   istituzioni   di   ricerca  e  universitarie,
effettuate  a  seguito  di  superamento  di prova concorsuale, ovvero
all'interno  di  primari  enti,  istituzioni,  istituti  o imprese di
rilievo nazionale e in istituzioni comunitarie o internazionali;
        attivita'   lavorativa  in  qualifiche  ascrivibili  alla  ex
carriera  direttiva o qualifiche equiparate (per l'accesso alle quali
e'  previsto  il  possesso  del  diploma  di  laurea)  in  materia di
protezione dei dati personali o sui diritti della personalita' presso
istituzioni,  enti, istituti o imprese di notevole rilievo nazionale,
comunitario   o   internazionale  operanti  in  ambiti  di  attivita'
rilevanti  ai  fini  dell'attuazione della disciplina del trattamento
dei  dati  personali,  ovvero presso pubbliche amministrazioni aventi
attribuzioni in tema di attuazione della medesima disciplina;
        attivita'  professionale  in  materia  di protezione dei dati
personali  o  sui  diritti  della  personalita' presso studi legali o
commerciali, in qualita' di avvocato;
      b) abbiano  prestato  anche in passato servizio, in qualita' di
funzionario,  presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati
personali,  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  anno, anche con
contratto  a  tempo  determinato  ovvero  in posizione di comando, di
collocamento   fuori   ruolo,   di  aspettativa  o  con  rapporto  di
collaborazione  continuativa  e  coordinata  e  siano  in possesso di
diploma di laurea.
    I  candidati  devono  essere,  altresi', in possesso dei seguenti
requisiti:
      aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
      cittadinanza  italiana  o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell'Unione europea;
      godimento dei diritti politici;
      idoneita' fisica all'impiego;
      conoscenza  approfondita  di almeno una lingua straniera e, per
gli  appartenenti  a  Paesi  europei  o  per i cittadini italiani non
appartenenti  alla Repubblica italiana, conoscenza approfondita della
lingua italiana.
    Ai  fini  del  possesso  del  requisito  di cui alla lettera a) i
periodi   prestati   nei   diversi  settori  di  attivita'  non  sono
cumulabili.
    Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano stati
destituiti,  licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione,  ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza  preavviso per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    Tutti  i  requisiti  per  l'ammissione  al concorso devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda; i requisiti di cui ai nn. 2 e 3 devono
essere posseduti alla data dell'assunzione in ruolo.
    L'ufficio si riserva di accertare anche d'ufficio il possesso dei
requisiti di ammissione, in particolare di quelli di cui alla lettera
a)  del presente articolo, e di disporre, con provvedimento motivato,
in  ogni  momento  l'esclusione  dal concorso dei candidati privi dei
requisiti prescritti.