Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Alla  procedura  selettiva  di  cui  all'art. 1  sono  ammessi  a
partecipare  coloro  che  siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e di uno dei seguenti requisiti:
      a) abbiano  svolto  per  almeno  tre  anni  attivita' di lavoro
subordinato  in  posizioni  corrispondenti  a  quelle per le quali e'
bandita la procedura selettiva in uffici pubblici e privati;
      b) abbiano   prestato,   anche   in  passato,  servizio  presso
l'Ufficio  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali con
analoghe   funzioni  per  almeno  due  anni  con  contratto  a  tempo
determinato  ovvero  in  posizione di comando o di collocamento fuori
ruolo.  Tale  requisito e' ridotto ad un anno per il personale di cui
all'art. 1.
    I  candidati  devono  essere,  altresi', in possesso dei seguenti
requisiti:
      1) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
      2)  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  appartenente ad un
Paese dell'Unione europea;
      3) godimento dei diritti politici;
      4) idoneita' fisica all'impiego;
      5)  conoscenza  approfondita  di almeno una lingua straniera e,
per  gli  appartenenti a Paesi europei o per i cittadini italiani non
appartenenti  alla Repubblica italiana, conoscenza approfondita della
lingua italiana.
    Non  possono  essere  ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano  stati  destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti
o  licenziati  senza preavviso per aver conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    Tutti  i  requisiti  per  l'ammissione  alla  procedura selettiva
devono  essere  posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per  la  presentazione della domanda; i requisiti di cui ai nn. 2 e 3
devono essere posseduti alla data dell'assunzione in ruolo.
    L'Ufficio,  con  provvedimento  motivato, dispone in ogni momento
l'esclusione  dalla  procedura  selettiva  dei  candidati  privi  dei
requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.