Art. 2.
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
      a) essere  attualmente  iscritti  nell'albo  degli  avvocati ed
avere  esercitato  la  professione  per almeno cinque anni dinanzi ai
Tribunali  ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia'
iscritti  all'albo  degli  avvocati al momento dell'entrata in vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
      b) aver  compiuto  lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni  presso  lo  studio  di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
    2.   Ai   fini  del  termine  di  cui  sopra,  l'esercizio  della
professione  di  procuratore  si considera equipollente all'esercizio
della professione di avvocato.
    3.  I  candidati  che  alla data di entrata in vigore della legge
24 febbraio  1997,  n. 27  erano  iscritti all'albo degli avvocati da
almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di
un  anno,  decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio
di  un  avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
    4.  Il  direttore generale delibera sulle domande di ammissione e
forma  l'elenco  dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici  giorni  liberi  prima  dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
    5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli  esami,  nonche'  del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.