Art. 2. 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono: a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27; b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 2. Ai fini del termine di cui sopra, l'esercizio della professione di procuratore si considera equipollente all'esercizio della professione di avvocato. 3. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione. 4. Il direttore generale delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. 5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere le prove.