Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione  e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla  Unione  europea).  Sono  equiparati  ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) Il possesso del:
        \bullet   diploma di laurea quinquennale in chimica o chimica
industriale;
      oppure della:
        laurea specialistica in chimica (o comunque appartenente alla
classe  62S  delle  lauree  specialistiche) o laurea specialistica in
scienze   e   tecnologie  per  la  chimica  industriale  (o  comunque
appartenenti alla classe 81S delle lauree specialistiche).
    Coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio all'estero
dovranno  dichiarare  l'avvenuto  riconoscimento  di  equipollenza al
titolo  di  studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero
con  le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
      3) eta' non inferiore a 18 anni.
    Non  possono  partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione nonche'
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4)  i  cittadini  italiani  soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,    ai   fini   dell'accesso   a   posti   della   pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
      a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  selezione  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
    L'Amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento, con decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.