Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda  di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici  negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in  possesso  del  diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente  l'emanazione  del decreto ministeriale 509 del 3 novembre
1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il
citato  decreto  ministeriale  ovvero  di  analogo  titolo accademico
conseguito  all'estero,  preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche,   anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di
cooperazione  e  mobilita';  qualora  il  titolo  non  sia gia' stato
riconosciuto,  il  riconoscimento  dell'idoneita' di titoli di studio
conseguiti  all'estero  ai fini dell'ammissione al corso di dottorato
di  ricerca  e'  affidato,  previo  parere delle Strutture didattiche
interessate, al Senato Accademico.