Art. 2.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di ricerca, di cui al precedente articolo,
senza  limitazioni  di  eta'  e cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso  del  diploma  di laurea quadriennale o laurea specialistica
conseguita  in Italia oppure di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
    I cittadini comunitari e stranieri in possesso del titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione  al  dottorato  al quale intendono concorrere - farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso e
corredare  la  domanda  stessa  dei  documenti  utili a consentire al
collegio  dei  docenti  la  dichiarazione  di equipollenza in parola,
tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze italiane,
secondo  le  norme  vigenti  in  materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
    Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  accademico, senza borsa di studio e previo
parere  del  Collegio  dei  docenti  in  merito  alla sussistenza dei
requisiti  di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame
di ammissione:
      a) i candidati non comunitari;
      b) i borsisti del Ministero affari esteri;
      c)  gli  iscritti  provenienti da atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
      d)  gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.