Art. 2. La commissione giudicatrice, cosi' come integrata, dovra' concludere i propri lavori entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima data comincera', altresi', a decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario. Decorso detto termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, le predette istanze non saranno piu ammesse.