Art. 2. Requisiti di ammissione Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 509/1999 conseguita in Italia o di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere. I predetti titoli devono essere coerenti con il dottorato di ricerca. La valutazione di coerenza e' di competenza del Collegio dei docenti di ciascun dottorato di ricerca. E' consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto condizione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso la partecipazione al concorso verra disposta con riserva e il candidato dovra' presentare, a pena di esclusione, il relativo certificato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prima dell'iscrizione al corso di dottorato, in caso di superamento del concorso. I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ai titoli di studio italiani idoei per l'ammissione al dottorato di ricerca dovranno, solo ai fini e per gli effetti dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: titolo di studio e certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana; dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero. La valutazione dell'equipollenza e della coerenza dei titoli di studio e' di competenza del Collegio dei docenti di ciascun dottorato di ricerca.