Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: a) diploma di laurea in: ingegneria civile ovvero diploma di laurea equipollente per legge, conseguito presso istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale (LM) - in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali). I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione; b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; c) eta' non inferiore agli anni 18; d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici; f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati entro l'anno 1985; g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione. Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: 1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.