Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono presentare domanda di ammissione alle scuole di dottorato
di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in  possesso  di  un  diploma  di laurea conseguito negli ordinamenti
previgenti il decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea specialistica
conseguita  ai  sensi  del  decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea
magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o
di  un  analogo titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile
per   durata   e   contenuto   al  titolo  italiano,  preventivamente
riconosciuto    dalle   competenti   autorita'   accademiche,   anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
In tal caso il candidato dovra' indicare nella domanda di ammissione,
come  data  di  conseguimento  del  titolo, la data di emanazione del
provvedimento  relativo all'equipollenza e l'universita' italiana che
lo  ha  predisposto.  Nel caso, invece, in cui il titolo non sia gia'
stato dichiarato equipollente, sara' compito del collegio dei docenti
della  Scuola  di dottorato, al momento della richiesta di iscrizione
degli  eventuali  aventi  diritto,  deliberare sul riconoscimento del
titolo  accademico conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione
ai corsi. Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in
possesso  del  titolo  accademico  o  che  lo  conseguiranno entro il
30 settembre 2007.
    I  candidati  in  possesso  del  prescritto  titolo di studio non
ancora  riconosciuto  equipollente  da  un ateneo italiano ad uno dei
titoli   accademici   italiani   previsti   dai  requisiti,  dovranno
presentare  tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio
dei  docenti di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini
dell'ammissione  alla  scuola  di dottorato prescelta. Tali documenti
(fotocopia  del  diploma  originale del titolo di studio conseguito e
certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e  legalizzati  dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero  e  muniti  di  idonea  dichiarazione di valore "in loco",
secondo  la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane.