Art. 2. Ricusazione Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componenti della commissione giudicatrice. Catania, 6 novembre 2007 Il rettore: Recca