Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea qualificazione e competenza; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; f) godimento dei diritti civili e politici nel paese di origine; g) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del direttore amministrativo, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.