Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) essere  di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si  concorre,  vale  a  dire  cittadini  italiani o stranieri che per
derivazione  familiare  o vissuto linguistico abbiano la capacita' di
esprimersi  con  naturalezza  nella  lingua  di  appartenenza,  ed in
possesso di idonea qualificazione e competenza;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero
adeguato alle funzioni da svolgere;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
      f) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  nel  paese  di
origine;
      g) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato  del  direttore amministrativo, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.