Art. 2. Ai sensi dell'art. 7 del bando citato in premessa i componenti designati dalle Facolta', possono effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nel corso della prima riunione la Commissione provvede a: a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al IV grado incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.