Art. 2. Requisiti per l'ammissione Alla procedura selettiva di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado e di uno dei seguenti requisiti: abbiano svolto per almeno quattro anni attivita' di lavoro subordinato in posizioni corrispondenti a quelle per le quali e' bandita la procedura selettiva in pubblici uffici dell'amministrazione centrale dello Stato, in organi di rilievo costituzionale o in autorita' amministrative indipendenti; b) abbiano prestato servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura con analoghe funzioni in posizione di comando, distacco, o in rapporto di collaborazione continuativa e coordinata per un periodo non inferiore a due anni; c) per la partecipazione nella quota di riserva facciano parte del personale attualmente in servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura o in posizione di comando, o in rapporto di collaborazione continuativa e coordinata che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso lo stesso organo di almeno un anno, come precisato nell'art. 1. I candidati devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti: 1) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; 2) cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese dell'Unione europea; 3) godimento dei diritti politici; 4) idoneita' fisica all'impiego; 5) conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta tra inglese e il francese e, per gli appartenenti a Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana; 6) la potenziale permanenza in servizio per almeno 5 anni. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. Tutti i requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i requisiti di cui ai numeri 2 e 3 devono essere posseduti alla data dell'assunzione in ruolo. L'ufficio, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione dalla procedura selettiva dei candidati privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.