Art. 2.
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
   1. Possono partecipare al concorso:
    a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati
e  finanzieri,  gli  allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli
allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del
Corpo della guardia di finanza che:
     1)  non  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione  della  domanda  di cui all'articolo 3, superato il 35°
anno di eta';
     2)  siano  in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  della  domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di
istruzione  secondaria  di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur  non essendo in
possesso  del  previsto  diploma,  lo conseguano nell'anno scolastico
2007/2008;
     3)  non  abbiano  demeritato  durante  il  servizio prestato. il
giudizio   di   merito   viene  emesso  dal  Comandante  Regionale  o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche  sottostanti  da  cui  il  personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
     4)  non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei»
all'avanzamento;
     5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
    b)  i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi, che:
     1)   abbiano,   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, eta' non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
     2) godano dei diritti civili e politici;
     3)  non  siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
     4)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio civile
nazionale  quali  obiettori  di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale  status,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
     5)  non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o  condannati  per  delitti  non  colposi, ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
     6)  non  si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
     7)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
     8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
     9)  siano  in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  della  domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di
istruzione  secondaria  di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur  non essendo in
possesso  del  previsto  diploma,  lo conseguano nell'anno scolastico
2007/2008;
     10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
   2.  I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere  a),  punti  1)  e  2),  e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono
essere   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande di cui all'articolo 3 e conservati fino
alla data di effettivo incorporamento.
   3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a),
punto  4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale
e'  stata  determinata  la  non  idoneita'  all'avanzamento  al grado
superiore.
   4.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.