Art. 2. Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, superato il 35° anno di eta'; 2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2007/2008; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. il giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento; 5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che: 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 2) godano dei diritti civili e politici; 3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230; 5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di prevenzione; 6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; 8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2007/2008; 10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa. 2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento. 3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.