Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione


   Per  l'ammissione  alla  selezione  e'  richiesto  il possesso dei
seguenti requisiti:
    1)  cittadinanza  italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli  Stati  membri dell'Unione Europea, quest'ultima congiuntamente
al  godimento  dei  diritti  civili  e  politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua
italiana;
    2) eta' non inferiore agli anni 18;
    3) godimento dei diritti civili e politici;
    4)  titolo  di studio: diploma di laurea di cui alle disposizioni
vigenti  anteriormente all'attuazione del decreto ministeriale n. 509
del  3  novembre  1999  o  laurea  specialistica  di  cui  al decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciati dalla facolta' di
medicina veterinaria;
    5) idoneita' fisica all'impiego;
    6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
   Non  possono accedere coloro i quali siano esclusi dall'elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o
licenziati  dall'impiego  presso  una  Pubblica  amministrazione  per
persistente   insufficiente  rendimento,  ovvero  siano  cessati  con
provvedimento   di   licenziamento   o   destituzione  a  seguito  di
procedimento  disciplinare  o  di  condanna  penale,  o  siano  stati
dichiarati  decaduti  da altro pubblico impiego per averlo conseguito
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile  o  abbiano  subito  una condanna penale che, in base alla
normativa  vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.
   I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel  caso di eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
   L'equiparazione  del  titolo  di  studio e' effettuata ai sensi di
quanto  disposto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, il
quale prevede che «nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di  livello  comunitario,  all'equiparazione  dei  titoli di studio e
professionali  si  provvede  con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti».
   L'Amministrazione  garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.