Art. 2 Requisiti 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90; d) godono dei diritti civili e politici; e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore; f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici; h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; k) hanno tenuto condotta incensurabile; l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto. 3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine di cui al successivo art. 15, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso di pilotaggio, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento.