Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso: a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche' gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo articolo 9; 2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 2) godano dei diritti civili e politici; 3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9; 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9. 2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonche' al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi articoli 10 e 12. 4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.